Etichettatura ambientale, da volontaria a obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2022

Gli imballaggi privi dei requisiti e già immessi in commercio o etichettati prima di quella data potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
didascalia.

Istruzioni per un corretto smaltimento degli imballaggi.

Data:Tue Jun 29 09:37:03 CEST 2021

Il tema della etichettatura ambientale dei materiali di imballaggio è stato affrontato a livello europeo nell’ormai lontano 1997. Con la Decisione 97/129/CE della Commissione del 28 gennaio 1997, infatti, è stato istituito in Europa un sistema di codifica dei materiali utilizzati per la produzione degli imballaggi che poteva essere utilizzato dai produttori in modo volontario.

Recentemente, il decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 ha reso obbligatoria in Italia l’etichettatura ambientale degli imballaggi. L’entrata in vigore della norma, tuttavia, è stata sospesa fino al 31 dicembre 2021, decisione confermata nella legge 21 maggio 2021 n. 69 - conversione del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 cosiddetto DL Sostegni. E’ previsto che gli imballaggi privi dei requisiti e già immessi in commercio o etichettati prima del 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

L’art. 3, comma 3, lettera c) del D.lgs. 116/2020 ha modificato l’art. 219, comma 5, del D.lgs. 152/2006 stabilendo che: “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Il Decreto recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la Direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, e stabilisce di utilizzare i criteri di identificazione e codifica definiti dalla Decisione 97/129/CE della Commissione, con l’evidente finalità di facilitare e migliorare la gestione dei rifiuti nella fase della raccolta differenziata e nel riciclo dei materiali.

In sostanza dal 1° gennaio 2022 tutti i produttori di imballaggi destinati al consumatore finale hanno l’obbligo di indicare:

  • La codifica alfanumerica dei materiali ai sensi della Decisione 97/129/CE (per visionare la tabella Clicca Qui);
  • la tipologia di imballaggio (bottiglia, flacone, vaschetta, barattolo, ecc.), descritta per esteso o tramite rappresentazione grafica;
  • la famiglia di materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro);
  • il tipo di raccolta (differenziata o indifferenziata) a cui destinare l’imballaggio dopo l’uso.

Il produttore può scegliere di indicare informazioni aggiuntive per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti.

Per gli imballaggi non destinati al consumatore finale è obbligatorio indicare solo la codifica alfanumerica.

Gli obblighi fin qui richiamati sono a carico dei produttori di imballaggi ma, ovviamente, impattano anche sulle imprese che si rivolgono a fornitori per gli imballaggi, soprattutto quelle che non adottavano già volontariamente l’etichettatura ambientale e che quindi dovranno necessariamente adeguare alla nuova previsione normativa le informazioni sul proprio packaging.

L’etichettatura ambientale deve essere apposta su ciascuna delle componenti “separabili manualmente” che costituiscono l’unità di vendita. Per separabili manualmente si intendono le componenti che possano essere separate dal corpo principale dell’imballaggio senza rischi per la salute umana senza usare altri strumenti o utensili oltre alle mani.

Quando ciò non è possibile, le informazioni ambientali possono essere apposte sulla etichetta di prodotto o su altra componente dove siano facilmente visibili al consumatore finale (Foto 1). Ad esempio, per delle bottiglie di olio le unità separabili manualmente sono la bottiglia, il tappo ed eventualmente il salva-goccia. Le codifiche dei materiali e la destinazione dei rifiuti dopo l’uso possono essere correttamente riportate nella etichetta del prodotto insieme alle altre informazioni per il consumatore (GL 71 bottiglia vetro verde – ALU 41 tappo a vite - HDPE 2 per il salva-goccia specificando il tipo raccolta differenziata per ognuna: vetro, metalli e plastica).

Per gli imballaggi in materiali composti, l’abbreviazione deve riportare la lettera “C” (Composto), seguita dal materiale predominante tra quelli che compongono l’imballaggio. Ad esempio, nel caso di un film accoppiato per l’imballaggio sottovuoto, costituito in prevalenza da Polietilene a bassa densità e Alluminio (come l'imballaggio utilizzato per il caffé macinato), l’abbreviazione corretta è C/LDPE, seguita dal numero 90 (Foto 2).

Sull’argomento il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha sviluppato una piattaforma contenente diversi strumenti messi a punto per supportare le aziende (Clicca Qui). Sulla piattaforma sono disponibili le Linee Guida sull’etichettatura ambientale obbligatoria (Clicca Qui), mentre sono anche disponibili le Linee Guida per una etichettatura ambientale volontaria (Clicca Qui), che sono un utile supporto per coloro che, oltre l’obbligatorietà, intendono approcciare l’argomento dell’etichettatura ambientale come un’opportunità per rivedere e orientare le informazioni da comunicare ai consumatori, venendo incontro alla loro sempre maggiore esigenza di informazioni.

 

 

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Temi
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Autori
Nicola Liuzzi

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