Dal ‘Regolamento di accesso’

Articolo 3 - Accesso civico semplice

 

Chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha il diritto di chiedere documenti, informazioni e dati che l'Alsia ha l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Agenzia, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione.

 

Articolo 5 - Accesso civico generalizzato

 

1. Chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Agenzia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

 

 

Registro delle domande di accesso